Regionali 2010

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Simbolo europee

All’attenzione del

Presidente del Consiglio Regionale Toscano

OGG: Proposta di Legge

Misure in materia di salvaguardia occupazionale, delocalizzazione, sostegno al reddito, incentivi alle imprese, sviluppo dell’autoimprenditorialità cooperativa.


Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel rispetto del dettato costituzionale e dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dell’ordinamento dell’Unione Europea e delle direttive europee in materia, riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo e in tal senso contribuisce alla promozione dell’occupazione e alla sua qualità.

2. La Regione Toscana collabora alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale,  alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e interviene per il sostegno al reddito dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, in condizione di precarietà o sottoccupazione.

3. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio e favorisce l’insediamento delle stesse promuovendone la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l’aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l’incremento del reddito e le condizioni di sicurezza.

4. La Regione Toscana, nel rispetto dell’articolo 45 della Costituzione che promuove la cooperazione per le finalità non speculative, pone in essere una serie di azioni a sostegno dell’autoimprenditorialità sociale per la salvaguardia occupazionale.

Art 2

(Azioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali )

1. Al fine di garantire la coerente applicazione delle finalità di cui  all’articolo 1, comma 2, la Regione  Toscana prevede con le imprese e con le loro associazioni forme contrattuali vincolanti finalizzate all’erogazione di contributi economici a titolo di incentivo o finanziamento. Principi fondamentali e obiettivi inderogabili per l’attribuzione dei contributi sono la trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la valorizzazione dell’occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale,  il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente.

Art 3

(Ambito di applicazione della norma)

1. La presente norma si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio  regionale, beneficiano di somme erogate a titolo di incentivo o di finanziamento a sostegno dell’occupazione o dell’imprenditorialità.

Art. 4

(Entità  e criteri per l’accesso ai contributi)

1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, determinerà modalità di erogazione di tutti i contributi, regionali e/o nazionali la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio, definendo i criteri di progressività dell’entità dell’incentivo stesso. Sulla base del principio dell’assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate come di seguito elencate:

a) le persone con disabilità;

b) le persone di cui all’ articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) le persone che rientrano nei casi previsti dall’ articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;

e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;

f) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;

g) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.

2. Nell’ambito delle categorie di persone di cui al comma 1  a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione interessate dai processi di cui alle lettere f) e g).

3. La Giunta Regionale, sentiti gli organismi competenti e la competente Commissione consiliare, può definire ulteriori priorità d’intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all’inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione.

4. La normativa comunitaria di cui al comma 3 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il riferimento per l’individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

5. La Giunta Regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione consiliare, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche della Toscana.

Art. 5

(Sostegno al reddito)

La Regione Toscana, al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici espulsi dai processi produttivi, indipendentemente dal loro stato giuridico e della natura contrattuale del loro rapporto di lavoro, istituisce un apposito fondo e ne definisce i criteri di erogazione con apposito regolamento.

Art. 6

(Contratti di insediamento)

1. Gli incentivi alle imprese che si accingono a insediarsi sul territorio toscano, sono accompagnati da obblighi contrattuali d’insediamento.

2. I contratti tra imprese e Regione Toscana sono condizione imprescindibile per l’erogazione dei contributi pubblici e contengono:

a) il piano industriale e di sviluppo dell’impresa;

b) l’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall’insediamento;

c) l’assunzione della responsabilità sociale dell’impresa, intesa quale l’integrazione delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;

d) l’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l’impegno alla stabilizzazione entro tre mesi dall’avvio dell’attività;

e) il Piano di Sicurezza previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

f) il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all’individuazione di iniziative di cui alla lettera c), finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale.

3. Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l’impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi; gli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

4.  In deroga ai criteri definiti al comma 2, lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell’ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l’aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.

5. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 4, la Regione seguirà il processo di trasferimento e nuovo insediamento verificando l’applicazione dei criteri definiti dal presente articolo.

6. Le imprese che sottoscrivono contratti d’insediamento con la Regione Toscana, sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo.

7. L’eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla direzione regionale competente, la quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.

8. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari e agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7

(Revoca dei contributi pubblici)

1. Le somme erogate a titolo di incentivo, finanziamento o di sostegno all’occupazione, a qualunque titolo erogato dalla Regione Toscana alle imprese, verranno da queste restituite, con gli interessi legali, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione all’estero, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o attività produttive dalla stessa appaltate ad aziende terze, se a questa consegue riduzione del personale dell’azienda in questione.

2. Nel caso si verifichino danni ambientali e conseguenti bonifiche atte al risanamento territoriale, gli importi da rimborsare alla Regione, saranno maggiorati delle somme necessarie per il ripristino del territorio.

3. Se l’erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste ai commi 1 e 2.

Art. 8

(Modalità  di restituzione dei contributi)

1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità previste da apposito regolamento e comunque con la restituzione monetaria entro un anno dell’erogazione ricevute.
2.  Le somme recuperate saranno impiegate prioritariamente con le modalità riportate di seguito:

a) con interventi diretti di sostegno all’avvio di forme di autoimprenditorialità collettiva di cui all’articolo 9;

b) con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;

c) con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività  sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;

Art. 9

(Misure a sostegno dei lavoratori riuniti in cooperative per la salvaguardia occupazionale)

1. Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata e, al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva atte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell’occupazione, la Regione Toscana, di concerto con province e comuni, incentiva e sostiene, mediante l’erogazione di  contributi economici, le esperienze di trasmissione di impresa ai lavoratori riuniti in cooperativa ai fini di salvaguardare l’occupazione e il patrimonio di competenze accumulato.

2. La Regione Toscana sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.

3. L’intervento è attuato mediante la concessione di:

contributi a fondo perduto commisurati all’occupazione salvaguardata in relazione a investimenti e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell’attività;
contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione dei lavoratori;
prestiti senza interessi a sostegno della fase di avvio dell’attività.

Art. 10

(Modalità  di attuazione)

La Giunta Regionale stabilisce con apposito regolamento i criteri e le modalità per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 8, della presente proposta di legge, in prima applicazione entro quarantacinque giorni dell’entrata in vigore della stessa e per gli anni successivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Al fine di sostenere le esperienze di trasmissione di impresa, dei lavoratori riuniti in cooperative per la salvaguardia occupazionale, la Giunta Regionale può prevedere l’introduzione di priorità in favore di esse nei criteri attuativi e nei bandi relativi alle agevolazioni previste dalle principali norme regionali  in favore delle imprese e nei programmi di formazione professionale.

Art. 11

(Misure su blocco temporaneo delle attività/ cassa integrazione guadagni / crisi aziendale)

1. In caso di blocco temporaneo delle attività, indipendentemente dalle dimensioni di impresa la Regione sostiene, con strumenti da definire in apposito regolamento, il reddito dei lavoratori interessati.

2. La Regione, sulla base del principio “licenziamenti zero, responsabilità sociale“ sostiene e incentiva prioritariamente le imprese che adottano i seguenti comportamenti:

a)  cassa integrazione a rotazione e lavoro ripartito

b)  mantenimento dei rapporti di lavoro in essere, indipendentemente dalla loro natura, comunque assimilabili a rapporti di lavoro dipendente.

c) piano di riorganizzazione aziendale/piano di investimenti e industriale, finalizzato al mantenimento della base occupazionale

d) presentazione di un “ piano di impresa allargato “ riguardante le attività svolte direttamente dall’impresa e quelle affidate a terzi organicamente inseriti nelle attività aziendali, finalizzato al mantenimento occupazionale dell‘impresa allargata.

Art. 12

(Base economica)

1.  A copertura e sostegno degli interventi di cui all’articolo 8 oltre le risorse destinate annualmente dalle relative leggi finanziarie, sono utilizzati i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge.

2. I contributi economici erogati dalla Regione, saranno parametrati sul valore della spesa che la Regione Toscana avrebbe sostenuto nell’ambito di normali programmi di contrasto alle crisi aziendali.

Art. 13

(Verifica di applicazione delle legge)

1. La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione della presente legge.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Per ciascun anno del biennio 2009-2010, alla spesa corrente di ……………euro, si provvede  nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) …….. ( ) e alla spesa in conto capitale di …………………, si provvede nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) ………..( ).

proposta LR lavoro

I Consiglieri

Luca Ciabatti

Monica Sgherri

Paolo Marini

Carlo Bartoloni

Edoardo Bruno

Roberta Fantozzi

Aldo Manetti

50129 Firenze, Via Cavour 2

Te. 055/2387603-2387240

e-mail: d.vangieri@consiglio.regione.toscana.it

RELAZIONE

La necessità  di sostenere l’occupazione dentro una fase gravissima di crisi economica, che anche nella nostra Regione sta producendo i suoi effetti in maniera pesante, deve essere l’impegno prioritario che coinvolge istituzioni, attori sociali e operatori economici.

Questo sostegno impone una azione articolata capace di finalizzare tutte le risorse disponibili dentro un progetto programmatorio che ha nella difesa del lavoro, nella sua valorizzazione, nella ricerca di nuove e qualificate professionalità il fulcro.

E’ chiaro che tutto ciò deve prevedere anche il supporto al sistema delle imprese esistenti, agevolando quelle azioni che favoriscano, attraverso il consolidamento delle quote di produzione, la stabilizzazione dei livelli occupazionali.

E’ in questa ottica che sono state destinate le misure di sostegno alle imprese del nostro territorio.

Non sempre però queste finalità hanno trovato adeguate e conseguenti azioni. Oltretutto il nuovo scenario internazionale, le diverse condizioni socioeconomiche, il diverso quadro delle normative giuslavoriste hanno prodotto fenomeni grandi di delocalizzazione produttiva che hanno coinvolto, come noto, anche imprese che hanno parti importanti della loro attività nel nostro territorio, e spesso questi fenomeni hanno provocato non solo la contrazione occupazionale nel nostro territorio, ma complessivamente la periferizzazione del sistema Toscana nell’attività delle imprese.

La presente legge si propone, pertanto, di correggere in primo luogo queste storture, regolando i trasferimenti finanziari destinati al sistema delle imprese e vincolandoli, attraverso meccanismo semplice, a un rapporto virtuoso con il mantenimento dei livelli occupazionali, prevedendo in questo senso l’impegno del mantenimento delle unità produttive di quelle imprese che beneficiano degli interventi erogati sotto qualsiasi forma dalla Regione Toscana.

La presente legge si propone, inoltre, a fronte della grave crisi economica che sta producendo anche nella nostra Regione una consistente mortalità  di imprese, con la conseguente emergenza occupazionale, di mettere in campo misure e interventi urgenti che possano produrre risultati significativi in termine di salvaguardia dei posti di lavoro.

Tra questi meritano particolare attenzione quelli atti a favorire la trasmissione della proprietà delle imprese in crisi ai lavoratori dipendenti che decidano di proseguirne l’attività organizzandosi in cooperativa.

Non esistono, nella normativa regionale vigente, disposizioni specificatamente dedicate al sostegno di imprese di questo genere che nascono da finalità  di salvaguardia dell’occupazione attraverso la forma tradizionalmente più mutualistica e non speculativa, vale a dire quella della cooperazione.

Con la presente legge si intende, pertanto, dare completezza al quadro delle norme regionali esistenti, intervenendo in particolare su quelle che, data l’urgenza che le situazioni di crisi aziendale spesso producono e le prevedibili caratteristiche socioeconomiche di cooperative promosse da lavoratori dipendenti da aziende in crisi, sembra essere la fase più difficile per queste imprese e contemporaneamente la meno supportata dall’attuale quadro normativo regionale: quello dello start-up, individuando, a tal fine, tipologie di intervento e procedure di accesso specifiche.

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Un commento a “Proposta di legge regionale sul lavoro presentata da PRC e PdCI”


  1. www.rifondazionepisa.it/ricominciamo » Opposizione e alternativa sociale: Rifondazione per le strade ha scritto:

    [...] Federazione di Pisa (prenotazioni: 335-7658508). Ma si raccolgono anche firme a sostegno della proposta di legge regionale presentata dal nostro gruppo consiliare per proteggere il reddito e l’occupazione dei [...]

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